* Legge del 15 aprile 2004, n. 106: "Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico"
Si consideri il primo lemma dell'articolo 1.
"Al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana sono oggetto di deposito obbligatorio, di seguito denominato "deposito legale", i documenti destinati all'uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione, ivi compresi i documenti finalizzati alla fruizione da parte di portatori di handicap."
Il fine della legge sembrerebbe più che auspicabile: si prevede di archiviare tutte le opere " culturalmente degne", indipendentemente dal media e dal supporto utilizzato per la loro diffusione, al fine di renderle ulteriormente fruibili da parte dei cittadini.
Tralasciando l'aspetto della difficoltà tecnica, ancora più impraticabile del famigerato decreto urbani, sorvolando anche sull'impossibilità dello stabilire cosa sia culturalmente rilevante o non lo sia, non si può far a meno di considerare una vistosa antinomia di tipo legale.
Questo tipo di archiviazione potrebbe essere attuato soltanto se l' opera archiviata è tutelata da forme di distribuzione e licenze "libere" oppure se l'opera, in virtù della "scadenza" del diritto d'autore, è di dominio pubblico.
In caso contrario l'archiviazione dell'opera non consentirebbe da parte del cittadino una libera fruizione e tutto il costosissimo lavoro avrebbe l'unico fine di far perdere tempo e danaro: pubblico e privato.
Il tutto non potrebbe neanche avere la funzione che molti hanno paventato: implementare un ulteriore strumento di controllo e schedatura dei cittadini; sarebbe infatti un modo controproducente, inutile, inefficiente (se non stupido) anche per questo improbabile fine.
L'archiviazione per fini sociali e culturali delle opere potrebbe avere un senso se questa legge fosse rettificata e tale rettifica fosse sottesa dal prevedere l'archiviazione dell'opera soltanto in virtù della volontà dell'autore di archiviarla e dalla tutela dell'opera stessa tramite una forma di licenza che ne consenta la libera fruizione da parte di tutti. (ex: Creative Commons)
In questa maniera non soltanto la legge in questione perderebbe il suo triste e illecito aspetto "prescrittivo e repressivo" (al quale proprio segue la "pena": vedi il mio saggio "Equalism dissertazione su una nuova etica" Aspetti speculativi generali: Proposizioni), ma, poichè l'archiviazione sarebbe subordinata alla volontà degli autori, la mole di materiale da archiviare e da gestire verrebbe ridotta in maniera drastica.
Il tutto, in questa improbabile eventualità, potrebbe costituire il presupposto per la creazione di un database pubblico, casomai fruibile anche da Internet.
Non solo: l'archiviazione "legale" di un'opera in questo database potrebbe essere strumento "utile al fine di dimostrare la paternità dell'opera in ogni caso in cui il problema si ponga". (Obiettivo principe del progetto Copyzero)
Tutto questo, considerando la totale incompetenza, se non follia, di chi scrive oggi questo tipo di "leggi" è pura utopia.
Mi piace pensare che un giorno le leggi verranno scritte in un'altro modo. (vedi "Equalism: dissertazione su una nuova etica" Aspetti Politici Generali: verso la democrazia Assembleare)
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Da iskida.com
Google: l' "onnipatente". (English version)
Go language, il linguaggio di scripting di Google (English version)
Da equalism.org
Frequently asked questions
La legge sul "deposito legale" è in contrasto con il diritto d'autore.
la Legge del 15 aprile 2004, n. 106: "Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico" è in contrasto con le leggi vigenti sul diritto d'autore
Se il fine della legge è "conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana" qualcuno poi dovrà pur accedere alle opere...ma le opere in questione non sono forse protette dalla legge sul diritto d'autore?